In concreto, quando questo divieto è in vigore, sono assolutamente vietati tutti i fuochi a fiamma viva, indipendentemente dal luogo di esecuzione e dallo scopo, i fuochi d’artificio e quelli commemorativi e - all'interno dell'area boschiva o nelle sue immediate adiacenze - qualsiasi atto che possa causare un principio di incendio. All’esterno dell’area forestale sono tollerati i fuochi a scopo alimentare (caminetti e grill a legna o carbone, a gas o elettrici) a condizione che tali attività avvengano solo facendo capo ad apposite strutture e apparecchi costantemente sorvegliati, che non costituiscano un oggettivo e immediato pericolo d’incendio per boschi o prati e che generino poco fumo. È inteso che l’uso di simili installazioni avviene sotto la completa responsabilità dell’esecutore, il quale sarà chiamato a rispondere per eventuali danni che dovessero interessare il bosco. Fonte: www.ti.ch Per maggiori informazioni (pagina esterna) |